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Egregio signor Sindaco,
se il tempo lo consente
forse la leggerà...
.... e io la penso così
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Il problema.

Sulla scia degli arresti del 4 giugno dello scorso anno, il Magistrato alle Acque (MAV) è stato soppresso con il DL 90/2014 dal governo Renzi, e le sue funzioni sono state trasferite al Provveditorato delle opere pubbliche del Triveneto.
Nulla è cambiato, perché, mentre nel passato la persona fisica che ricopriva la carica di provveditore, vestiva i panni di quest'ultimo o del MAV a seconda delle funzioni esercitate, ora il provveditore esercita tutte le funzioni esercitate prima anche in materia di salvaguardia, chiamandosi però sempre provveditore.
Solo un colpo alla dignità e autorevolezza dell'Istituto, quindi.
Ma la legge di conversione, la n. 114/2014, art. 18 (http://www.sapaf.it/legge-n-1142014-conversione-dl-n-90-2014)  ha poi stabilito che le funzioni MAV fossero trasferite alla città metropolitana, con un atto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi di concerto con varie autorità e contestualmente all’istituzione della città metropolitana.
E’ evidente, tuttavia, che poiché il Sistema Mose è stato inserito nell’elenco delle grandi opere di interesse strategico nazionale previste dalla Legge Obiettivo, esso non può passare ad un ente locale di secondo grado (dovrebbero cambiare molte norme).

Non è nemmeno consigliabile: non si vede come sia possibile o opportuno che un sindaco, anche metropolitano, o ad esempio un presidente di regione possano essere investiti di un atto così pesante come l'ordine di manovra sulle barriere, che coinvolge l'intero ecosistema lagunare, tutti i suoi nuclei urbani e la sua difesa anche territoriale.
Si rischia di esporre il sindaco, o altro organo ad elezione diretta, alle pressioni non dei cittadini, ma delle varie categorie; dai negozianti di San Marco (perché la piazza va sotto a + 80cm slmm, anche se si sta provvedendo a parte), alla temibile e potentissima "crocieristica", come la chiamano adesso.  
E' plausibile quindi che la gestione del MOSE resterà allo Stato, in quale forma non so dirlo; ma si registrano movimenti che fanno pensare che la struttura organizzativa del Consorzio Venezia Nuova stia per essere dichiarata/trasformata in ente pubblico, e perciò stia per incamerare la funzione di gestire la manutenzione (con gara, senza gara mah!) e le opere.
Il  punto critico che apparentemente salta agli occhi è che si sta formando un'ulteriore suddivisione di competenze, ossia:

  • il provveditorato per il demanio marittimo lagunare (escluso dalle funzioni che devono passare alla città metropolitana), quindi concessioni demaniali, valli da pesca e pesca restano allo Stato;
  • lo Stato per quanto riguarda il Sistema MOSE (attraverso il provveditorato  o attraverso una società o un ente di emanazione ministeriale);
  • il comune di Venezia per i canali interni;
  • il comune di Chioggia a sua volta, per i propri canali interni;
  • la capitaneria di porto;
  • l'autorità portuale;
  • la città metropolitana per quanto riguarda salvaguardia (diversa dal MOSE), antinquinamento, vigilanza lagunare come previsto nell’articolo indicato sopra

Saltiamo ogni considerazione di dettaglio e concentriamoci sul vero punto critico e su ciò che è veramente in ballo, ossia i finanziamenti.
E’ possibile infatti che il gioco del governo sia quello di rovesciare sugli enti locali la parte delle funzioni MAV che non genera introiti né indotto (anti-inquinamento, salvaguardia della città di Venezia, vigilanza e polizia lagunare), funzioni da attuare con il bilancio della città metropolitana; ma di tenersi ciò che genera entrate (il demanio marittimo) o indotto (il MOSE).
Va evidenziato che la città metropolitana è stata pensata anche per contenere la spesa pubblica.
Va poi detto che l’atto che dovrebbe disporre il passaggio delle funzioni del Magistrato alle acque alla città metropolitana, cioè un decreto del presidente del consiglio dei ministri, non può variare il bilancio dello Stato: cioè non può assegnare alla città metropolitana le risorse finanziarie che fino a questo momento erano assegnate al Magistrato alle acque (che era un ufficio periferico dello Stato).
Quindi, oltre il problema dell'inefficienza del frazionamento delle competenze, abbiamo quello della creazione di due livelli di salvaguardia: fascia A (Sistema MOSE),  finanziata dallo Stato; fascia B, (manutenzione della città di Venezia, anti-inquinamento etc.), finanziata non si sa come.

La soluzione: Un nuovo ente di diritto pubblico che:

  1. Faccia passare le decisioni attraverso un organo collegiale in cui siano rappresentate le istituzioni, organo che deve riunirsi assolutamente a Venezia -, manovri il MOSE e gestisca tutta la laguna e il bacino scolante;
  2. Assuma la competenza su tutto le acque del bacino lagunare, compreso il demanio marittimo;
  3. Incameri la struttura organizzativa e le sedi del Consorzio Venezia Nuova, soprattutto il sistema informativo, cioè la più grande raccolta di dati sulla laguna veneta attualmente esistente.  
  4. Sia finanziato dalle entrate del demanio marittimo e delle valli da pesca e da una quota parte delle imposte indirette;

Trattenere quota parte delle imposte indirette è assolutamente logico e pertinente, se pensiamo all'IVA come imposta che grava sul consumatore. E’ ciò che fanno la regione Friuli Venezia Giulia e le due province autonome di Trento e di Bolzano.
Infatti, chi consuma qui è il turista: destinare una parte dell'IVA alla salvaguardia del bene-Venezia è perfettamente coerente con l'uso di massa che della città viene fatto. E il turismo ormai grava e consuma risorse su tutto il bacino lagunare, compresi Cavallino, Chioggia e Mestre.

 
  articolo di Marta Scacchi - 8/11/2015
Cos'è il
SIN

Siti di interesse nazionale (SIN) - I siti d’interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. (Art. 252, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). I siti d’interesse nazionale sono stati individuati con norme di varia natura e di regola perimetrati mediante decreto del MATTM, d’intesa con le regioni interessate. La procedura di bonifica dei SIN è attribuita alla competenza del MATTM, che può avvalersi anche di ISPRA, delle ARPA/APPA, dell’Istituto Superiore di Sanità ed altri soggetti qualificati pubblici o privati.
per saperne di più visita:
Cos'è il
Parco della Laguna nord di Venezia
Il 12 e 13 maggio 2014, il Consiglio comunale ha approvato la delibera (DC n° 27 del 12 e 13/05/2014) che istituisce il Parco regionale ambientale e antropologico di interesse locale della Laguna nord di Venezia (ai sensi dell'art. 27 della L.R. 40/1984).
E' importante sottolineare che in precedenza:
Il Comune di Venezia ha individuato l'ambito territoriale dell'area protetta nella VPRG per la laguna e le isole minori, individuandone il perimetro e stabilendo le misure temporanee di salvaguardia valide fino all'istituzione dello stesso (art. 4 delle NTA riportato di seguito). La Variante, adottata dal Comune con Delibera di Consiglio Comunale n°107/2004, è stata approvata con delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2555 del 02/11/2010.
Il perimetro del Parco, così come individuato dalla VPRG, è stato inserito all'interno della Carta delle Trasformabilità (tavola 4a) del Piano di Assetto del Territorio di Venezia adottato con delibera di Consiglio Comunale n.5 del 30-31 gennaio 2012.
Il PAT di Venezia è stato approvato dalla Provincia di Venezia con DG n. 128 del 10 ottobre 2014 e pubblicata sul BUR n. 105 del 31/10/2014 , per cui dal 15 novembre 2014 il perimetro del Parco della Laguna Nord è univocamente definito.
per saperne di più visita:
Risposte a cura di Giuseppe Cherubini

L'evoluzione morfologica della laguna di Venezia

Pubblicato il 18 dic 2012 - A cura dell'assessorato alla Legge Speciale del Comune di Venezia
Prof. D'Alpaos

 

 

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Chi si occuperà dell'ambiente?
Il processo di riforma delle Province che ha preso avvio con la legge n. 56 del 07 aprile 2014 ed il conseguente avvio per Venezia e la sua provincia della Città Metropolitana,  ha reso quanto mai incerto il futuro della Polizia Provinciale, ma soprattutto ha creato incertezza, al momento non risolta, su chi al termine della riforma avrà il compito di occuparsi delle funzioni di vigilanza e controllo in materia ambientale e ittico venatoria.
Fino ad oggi, ed a differenza di tante altre Regioni, la Regione Veneto, nonostante l’Accordo della Conferenza Stato Regioni prevedesse una scadenza per il 31.12.2014, non ha formulato alcuna proposta in tema di riordino delle “funzioni non fondamentali” delle Province.
Chi si occuperà quindi di:
- Tutela della fauna selvatica e della fauna ittica;
- Tutela della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco;
- Salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento idrico;
- Salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico;
- Salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento del suolo;
- Tutela delle bellezze naturali.
La Giunta Regionale intervenga per il riordino delle funzioni delle Province del Veneto e per preservare, tra l’altro, il bagaglio e le funzioni di vigilanza ittico-venatoria-ambientale.
Il Sindaco Brugnaro, nel suo ruolo di Sindaco di Venezia Città Metropolitana si faccia carico di questo problema per la salvaguardia di un territorio particolarmente delicato attraversato com'è da fiumi come l'Adige, il Brenta, il Dese, il Sile, il Piave, il Livenza, il Lemene fino ad arrivare al Tagliamento, con lagune e parchi, isole, paludi e canali che lo attraversano,  ed anche con delicati resti di spiagge incontaminate e di macchia mediterranea.
Venezia Città Metropolitana, il Lemene a Portovecchio, comune di Portogruaro

Venezia Città Metropolitana
la "Laguna del Mort", comune di Eraclea

 

Venezia Città Metropolitana "Oasi di Cave ", comune di Noale

Venezia Città Metropolitana "Le Giare", comune di Mira

QUALE FUTURO PER LA VIGILANZA AMBIENTALE E ITTICO-VENATORIA?
Penso che tutti siano d’accordo nell’affermare che la tutela dell’ambiente, la conservazione della fauna selvatica e la corretta gestione delle risorse ittiche siano valori comuni importanti, di grande interesse per la collettività.
E’ per questo che l’idea stessa dei tesori naturali, così come l’immagine del cacciatore e del pescatore, sono indissolubilmente legate a quella del guardiaboschi, del guardiacaccia e del guardiapesca, figure che fin dall’inizio del secolo scorso, almeno in Europa e in Nord America, sono state istituite in tutti i paesi per preservare il patrimonio ambientale comune e garantire la sua corretta fruizione.
Il Re Vittorio Emanuele III, con i decreti n. 690 del 31.08.1907 e n. 1016 del 05 giugno 1939, ha attribuito tali compiti ai guardiapesca e ai guardiacaccia dipendenti dalle Amministrazioni Provinciali.
Più recentemente la legge n. 65 del 07 marzo 1986 ha consentito alle Province di costituire dei veri Corpi di Polizia Provinciale, oltre 2.500 tra ufficiali e agenti in tutta Italia, i quali hanno competenza di polizia giudiziaria e amministrativa a carattere generale sull'intero territorio della provincia di appartenenza e, in special modo, sulle materie attribuite o delegate all'ente provinciale: difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, protezione della flora e della fauna, caccia e pesca nelle acque interne, rilevamento,  disciplina  e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore (art. 19, D.Lgs. n. 267/2000).
Tuttavia, il processo di riforma delle Province che ha preso avvio con la legge n. 56 del 07 aprile 2014 ha reso quanto mai incerto il futuro della Polizia Provinciale, ma soprattutto ha creato incertezza, al momento non risolta, su chi al termine della riforma avrà il compito di occuparsi delle funzioni di vigilanza e controllo in materia ambientale e ittico venatoria.
Cerchiamo di ricostruire le disposizioni che si sono succedute negli ultimi mesi su questa materia.

APRILE 2014
I commi 44 e 85 dell’art. 1 della legge n. 56/2014, che definiscono le funzioni fondamentali rispettivamente di competenza delle città metropolitane e delle province, semplicemente non prevedono lo svolgimento delle funzioni legate alla caccia, alla pesca e alla vigilanza ambientale.
E’ pur vero che il successivo comma 89 prevede che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni.
SETTEMBRE 2014
Con l’Accordo della Conferenza Unificata del 11.09.2014, Stato e Regioni concordano che ciascuna Regione provveda a definire l’elenco delle funzioni esercitate dalle rispettive Province, non riconducibili alle funzioni fondamentali di cui all’art. 1, comma 85 della Legge n. 56/2014, ed a operarne il riordino nel rispetto dei principi e secondo le modalità concordati nello stesso Accordo.
Con la firma dello stesso Accordo, le Regioni si sono impegnate ad adottare le iniziative legislative di loro competenza entro il 31.12.2014.
DICEMBRE 2014
Tre mesi più tardi, con il comma 421 dell’art. 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) è stato stabilito che la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e' stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento.
GENNAIO 2015
Con circolare 1 del 29.01.2015, a firma congiunta del Ministro per la semplificazione e per la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che fornisce linee guida per l’attuazione coordinata delle leggi n. 56/2014 e n. 190/2014, il personale delle Province con qualifiche riguardanti lo svolgimento dei compiti di vigilanza e di polizia locale viene indicato come personale soprannumerario in relazione alle funzioni non fondamentali svolte. Viene inoltre specificato che per il personale di Polizia Provinciale saranno definiti specifici percorsi di ricollocazione a valle degli interventi di razionalizzazione e potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, garantendo in ogni caso la neutralità finanziaria.
GIUGNO 2015
Il comma 1, dell’art. 5 del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, prevede che , in relazione al riordino delle funzioni di cui  all'articolo  1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo  restando  quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al  riordino delle  funzioni  da  parte  delle  regioni,  per  quanto  di  propria competenza, il personale appartenente  ai  Corpi  ed  ai  servizi  di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo  1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento  delle funzioni di polizia municipale,  secondo  le  modalità  e  procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Sembrerebbe la parola fine per i Corpi di Polizia Provinciale, ma …
LUGLIO 2015
In sede di conversione in legge del D.L. n. 78/2015, il Senato della Repubblica approva degli emendamenti significativi che integrano lo stesso art. 5, inserendo due nuovi commi, i quali prevedono che:
comma 2 - gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l’esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
comma 3 - le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell’ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
AGOSTO 2015
Il 04 agosto la Camera dei Deputati ha confermato in via definitiva quanto approvato dal Senato della Repubblica. Il destino della Polizia Provinciale, ma soprattutto quello delle funzioni in materia di vigilanza ambientale, ittica e venatoria, passa ora nelle mani delle Regioni, pur nella necessità di rispettare gli stretti limiti di spesa imposti alle Province e alle Città Metropolitane dalla legge n. 190/2014.
Fino ad oggi la Regione Veneto, nonostante l’Accordo della Conferenza Stato Regioni prevedesse una scadenza per il 31.12.2014, non ha formulato alcuna proposta in tema di riordino delle “funzioni non fondamentali” delle Province.
Ma altre Regioni lo hanno già fatto e alcune si sono poste il problema della vigilanza ambientale. Ad esempio, la vicina Regione Lombardia, con legge regionale 8 luglio 2015, n. 19, ha previsto che:
Art. 2, comma 1 - Restano confermate in capo alle province, anche al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 56/2014, le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, di cui all'allegato A, che sono trasferite alla Regione;
Art. 2, comma 5, - La Regione, con esclusione della provincia di Sondrio e della Città metropolitana di Milano, oltre alle funzioni di cui all'allegato A, al fine di garantire una efficace gestione del patrimonio ittico e faunistico, esercita anche le funzioni concernenti la vigilanza e il controllo dell'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria, nonché le attività di prevenzione e repressione del bracconaggio, previste dalle norme nazionali e regionali. Dette funzioni sono esercitate tramite idoneo personale, transitante anche dai corpi di polizia provinciale o servizi assimilati già afferenti ai servizi caccia e pesca provinciali, previo accordo con le amministrazioni di provenienza, da dislocarsi sul territorio sulla base dell'organizzazione degli uffici regionali;
Art. 3, commi 1 e 2 – 1. La Regione conferisce alla Città metropolitana di Milano funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 56/2014, intese a valorizzare il ruolo di tale livello istituzionale, con apposita legge regionale. 2. Nelle more del conferimento di cui al comma 1, la Città metropolitana di Milano esercita le funzioni già conferite alla Provincia di Milano, incluse quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui all'allegato A;
Art. 3, commi 1 e 2 – 1. La Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 56/2014 e dell'articolo 4, comma 3, dello Statuto d'autonomia della Lombardia, riconosce la specificità della Provincia di Sondrio in considerazione del suo territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri, delle specifiche caratteristiche geografiche e idrografiche, nonché delle locali tradizioni storico-culturali. 2. Restano confermate in capo alla Provincia di Sondrio le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui all'allegato A;
Art. 9, comma 2 - Con particolare riferimento allo svolgimento delle funzioni trasferite in capo alla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il personale a tempo indeterminato che alla data dell'8 aprile 2014 prestava servizio nei settori agricoltura, foreste, caccia e pesca delle provincie lombarde, ad esclusione della provincia di Sondrio e della Città metropolitana, e che risulti in servizio presso le medesime province alla data di entrata in vigore della presente legge, confluisce in un apposito elenco della dotazione organica regionale.

Il futuro è ancora molto incerto e confuso.

Venezia Città Metropolitana "Gli Alberoni ", Lido comune di Venezia
Venezia Città Metropolitana "Il Brenta", verso Fusina comune di Venezia
Venezia Città Metropolitana "Il Sile " comune di Quarto d'Altino
Venezia Città Metropolitana "Lio Piccolo " comune di Cavallino
Venezia Città Metropolitana, "Caposile " comune di Musile di Piave
Venezia Città Metropolitana, confluenza del Bacchiglione nel Brenta, comune di Chioggia
Venezia Città Metropolitana, Pellestrina comune di Venezia
  Venezia Città Metropolitana, laguna di Caorle
 
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